Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. unico R. D. 18 marzo 1915, n. 534).

[2]Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali saranno rappresentati e difesi della R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, quando il Ministero di Agricoltura ne faccia speciale richiesta all'Avvocatura erariale medesima.

[3]Gli organi e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura degli Istituti sopra menzionati saranno liquidati a norma di legge.

Testo in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari