Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1926 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 14 e 21 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 22, 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; Art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 3 D. L. 26 luglio 1917, n. 1269; Art. 7 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

[2]Gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli istituti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

[3]Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti relativi ai prestiti cambiari concessi, per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, degli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e sono ridotte a meta' le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute per gli atti e scritti di qualunque natura relativi alle altre operazioni di credito agrario compiute dagli istituti medesimi.

[4]Gli atti giudiziari e i protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17 sono soggetti a tassa nella misura della meta' di quella normale.

[5]Gli atti costitutivi del privileggio convenzionale di cui all'articolo 9, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione delle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte del presente articolo, sono scritti su carta da bollo da L. 1,05 e sono soggetti alla tassa fissa minima di registro. Tali atti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di ente morale o di societa' cooperativa. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 833, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al 31 dicembre 1936".

Testo in vigore dal 30 settembre 1926 al 10 agosto 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1922 al 30 settembre 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 833, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del testo unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al 31 dicembre 1936".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art25 · fonte del testo

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