Il Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1936, n. 255, nel modificare l'art. 4, comma 1 del Regio D.L. 20 settembre 1926, n. 1643, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1927, n. 833, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' tolta la limitazione di tempo introdotta dal 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, rimanendo sempre applicabile la riduzione a meta' delle ordinarie tasse di bollo, registro ed ipotecarie prevista dal 2° comma dell'art. 25 del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, esclusi i privilegi concernenti le cambiali".