Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. 199 parole tolte, 23 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (Art 1aggiunto: Testo unico-art. 19
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. tolto: L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 20 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).
tolto: Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti:
tolto: a) acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;
tolto: b) affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;
tolto: c) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonche' alla manipolazione di questi;
tolto: d) costruzione di strade poderali;
tolto: e) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: f) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi;
tolto: g) estensione dell'elettricita' all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.
tolto: I mutui per gli scopi indicati alle lettere e) ed f) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia. aggiunto: 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1928, N. 1760