Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 200 parole tolte, 14 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: (Art. 1 decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190;art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 28 regolamento approvato con Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1703).
tolto: Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti:
tolto: a) acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprieta' coltivatrice;
tolto: b) affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;
tolto: c) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonche' alla manipolazione di questi;
tolto: d) costruzione di strade poderali;
tolto: e) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;
tolto: f) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi;
tolto: g) estensione dell'elettricita' all'agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.
tolto: I mutui per gli scopi indicati alle lettere e) ed f) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia.aggiunto: Testo unico-art. 19 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art19 · fonte del testo
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