Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((I giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi trenta, cinquanta, lire una, due, tre, cinque, dieci e venticinque)).
[2]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio e soppressi quelli che non rispondano alle esigenze del pubblico o del servizio.
[3]La forma dei bollettari e' determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi e' comunicato alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 26 novembre 1921 al 16 dicembre 2010
