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[1](R. decreto 12 ottobre 1894, n. 473, art. 9).

[2]Oltre che su un bollettario di minimo prezzo da centesimi 12 per ogni bolletta, i giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi sedici, venti, trenta, cinquanta e da lire una, tre, cinque, dieci e cento.

[3]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti o sostituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio che meglio rispondano alle esigenze del pubblico e del servizio.

[4]La forma di questi bollettari e' determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi e' comunicato alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 1 maggio 1908 al 30 ottobre 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-19;152~art11 · fonte del testo

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