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[1](Art. 1 decreto-legge 22 giugno 1919, n. 1190).
[2]E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un Ente morale autonomo ed e' autorizzata a compiere le operazioni indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico, nonche' a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.
[3]Sui mutui per miglioramenti e su quelli fondiario-agrari, di cui agli articoli 17 e 19 del presente testo unico, e' corrisposto l'interesse del 2,50 per cento. A compensare la differenza fra il saggio normale dell'interesse e quello del 2,50 per cento e' devoluto alla Cassa provinciale il fondo stanziato con l'articolo 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
