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[1](Art. 2 R. decreto 24 marzo 1919, n. 497).
[2]L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituito in base al decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, e' autorizzato ad eseguire le operazioni previste negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico, allo scopo di concorrere alla restaurazione dei danni prodotti dalla guerra.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
