Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 30 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art 6 R. decreto 22 aprile 1920, n. 516; art. 3 R. decreto 7 giugno 1920, n. 775).

[2]Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto Reale, agli Istituti esercenti il credito agrario la facolta' di emettere cartelle alle condizioni che saranno fissate nel regolamento fino all'ammontare di dieci volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, quando abbiano investito almeno la meta' del capitale stesso in mutui ipotecari per gli scopi indicati nell'art. 19.

[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui previsti all'art. 19 garantiti da prima ipoteca.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari