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[2]Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto Reale, agli Istituti esercenti il credito agrario la facolta' di emettere cartelle alle condizioni che saranno fissate nel regolamento fino all'ammontare di dieci volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, quando abbiano investito almeno la meta' del capitale stesso in mutui ipotecari per gli scopi indicati nell'art. 19.
[3]Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui previsti all'art. 19 garantiti da prima ipoteca.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
