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[2]I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, puo' costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli articoli 9, 10 e 11.
[3]Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli articoli 6, 12, 13, 15 e 16.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
