Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 13 decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788; art. 19 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, puo' costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli articoli 9, 10 e 11.

[3]Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli articoli 6, 12, 13, 15 e 16.

Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1921-06-26;1048~art18 · fonte del testo

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