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[1](Art. 19 regolamento approvato con R. decreto 14 novembre 1920 n. 1703).
[2]Sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti:
- a)per la esecuzione di piantagioni (uliveti, vigneti, frutteti e simili);
- b)per trasformazioni di colture;
- c)per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.
Testo in vigore dal 2 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
