Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]E' dovuta una multa non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffe' e gli olii minerali rettificati, che siano trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

[2]La stessa multa e' dovuta:

[3]pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

[4]pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

8

Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 85. - Contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno sui tessuti".

Testo in vigore dal 17 settembre 1919 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 1919

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503

    Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera A) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. A. Disposizioni dei seguenti articoli del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20: [...] Art. 85. - Contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno sui tessuti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art85 · fonte del testo

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