Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919. Leggi il testo vigente →

[1]E' dovuta una multa non minore dei diritti di confine, ne' maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffe' e gli olii minerali rettificati, che siano trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

[2]La stessa multa e' dovuta:

[3]pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

[4]pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 17 settembre 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art85 · fonte del testo

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