Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

  • a)col pagamento di una ((ammenda)) in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioe' non minore del decimo, ne' maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;
  • b)col pagamento di ((ammende)) di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento, salvo le maggiori pene fra lire duecento e lire duemila che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli articoli 76 e 90;
  • c)colla perdita di alcune facolta' concedute dalla presente legge.

[2]L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1923 al 14 dicembre 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) col pagamento di una tolto: multa aggiunto: ammenda in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioe' non minore del …

b) col pagamento di tolto: pene pecuniarie aggiunto: ammende di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art79 · fonte del testo

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