Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

  • a)col pagamento di una multa in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioe' non minore del decimo, ne' maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;
  • b)col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire due ne' maggiore di lire cinquecento, salvo le maggiori pene fra lire duecento e lire duemila che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli articoli 76 e 90;
  • c)colla perdita di alcune facolta' concedute dalla presente legge.

[2]L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 ottobre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art79 · fonte del testo

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