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[1]((Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra, per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'art. 6, indicandovi anche la dogana alla quale sono destinate, e dare cauzione per la loro presentazione nel tempo prescritto, mediante deposito o garanzia dell'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di immissione in consumo, e del massimo delle pene stabilite per il caso di omessa loro presentazione)).

[2]((La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai singoli colli od ai veicoli che racchiudono la merce, per accertarne l'identita'. Saranno esonerate dalla bollatura le merci delle quali si rinunci alla riesportazione o che siano di grossa mole e facilmente descrivibili, nonche' quelle non soggette ad elevato dazio o che non presentino pericolo di sostituzione con altre simili nazionali, secondo le disposizioni del Mistero delle finanze)).

[3]La dogana, dopo apposti i bolli, da' una bolletta di cauzione, la quale oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

[4]La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi e' garanzia, anche dal garante.

[5]La spedizione di merci estere da una dogana all'altra per la via di mare dovra' essere accompagnata da lasciapassare, se la portata del bastimento e' superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1928

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928. 54 parole tolte, 69 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terraaggiunto: , per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti tolto: all' art aggiunto: all'art. 6, indicandovi tolto: la dogana per la aggiunto: anche la dogana alla quale sono destinate, e dare tolto: garanzia aggiunto: cauzione per la loro presentazione nel tempo tolto: stabilito aggiunto: prescritto, mediante deposito o tolto: cauzione per la somma dei diritti di confine e pel aggiunto: garanzia dell'importo dei diritti che sarebbero dovuti in caso di immissione in consumo, e del massimo delle pene stabilite tolto: pel caso della aggiunto: per il caso di omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai tolto: colli aggiunto: singoli colli od ai veicoli che racchiudono la merce, per accertarne l'identita'tolto: , nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire venti il quintale e non si tratti di merci diaggiunto: . Saranno esonerate dalla bollatura le merci delle quali si rinunci alla riesportazione o che siano di grossa mole e facilmente descrivibilitolto: ; 2° quando le merciaggiunto: , nonche' quelle non soggette ad elevato dazio o che non presentino pericolo di sostituzione con altre simili tolto: di origine nazionale aggiunto: nazionali, secondo le disposizioni del Mistero delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art36 · fonte del testo

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