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[1]Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all' art. 6, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di confine e pel massimo delle pene stabilite pel caso della omessa loro presentazione.

[2]La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli, per accertarne l'identita', nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire venti il quintale e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili; 2° quando le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale.

[3]La dogana, dopo apposti i bolli, da' una bolletta di cauzione, la quale oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

[4]La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi e' garanzia, anche dal garante.

[5]La spedizione di merci estere da una dogana all'altra per la via di mare dovra' essere accompagnata da lasciapassare, se la portata del bastimento e' superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1896 al 14 dicembre 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-26;20~art36 · fonte del testo

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