Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1936 al 1 gennaio 1960. 138 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le provincie, i comuni, gli enti morali, le Societa' in accomandita per azioni e le Societa' anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente, societa' od individuo dovranno altresi' dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, nonche' i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.
tolto: L'ammontare dei premi dovra' essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art15 · fonte del testo
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