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[1]Le provincie, i comuni, gli enti morali, le Societa' in accomandita per azioni e le Societa' anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

[2]Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente morale, Societa' od individuo dovranno altresi' dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, e pagarne direttamente l'imposta, salvo rivalsa verso i creditori.

[3]L'ammontare dei premi dovra' essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno.

Testo in vigore dal 28 agosto 1877 al 15 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-08-24;4021~art15 · fonte del testo

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