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[1]I consorzi d'irrigazione che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge, dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.
[2]Ove non esista il catasto geometrico, si supplira' infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.
Testo in vigore dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010
