Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1886 al 16 dicembre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il concorso dello Stato non puo' essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:
tolto: 1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra e destinata a scopo d'irrigazione sia in quantita' non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo). Pero' in circostanze particolari di coltura e di luogo puo' il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, previo il parere del Consiglio di agricoltura, concedere il concorso, anche se l'acqua sia in quantita' minore di moduli 1, ma non inferiore ad un quarto (litri 25 al 1");
tolto: 2° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato; qualora non siano essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1886-02-25;3732~art12 · fonte del testo
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