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[1]I cessionari, privati, societa' ed enti, di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'imposta di ricchezza mobile e sovrimposta gravanti i profitti di guerra dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore alla iscrizione a ruolo dei profitti suaccennati.

[2]Agli effetti del presente articolo si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda gia' esercitata dal cedente.

[3]L'esercizio negli stessi locali dell'industria o del commercio gia' esercitati da altri costituisce presunzione della cessione agli effetti del presente articolo.

Testo in vigore dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art15 · fonte del testo

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