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[1]L'applicazione tanto delle sopratasse quanto delle penalita' di cui ai precedenti articoli sara' fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso.

[2]Contro l'applicazione delle sopratasse e delle penalita' e' ammesso soltanto ricorso al Ministero delle finanze entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto.

[3]Alla riscossione di esse si provvede con le forme e secondo le norme fissate per la riscossione della imposta sui profitti di guerra.

Testo in vigore dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art11 · fonte del testo

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