[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva, puo', quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilita' del danno.

[3]Tale anticipazione puo' essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari