Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria sono sostenute per sei decimi dallo Stato, per un decimo dalla Provincia o Provincie interessate, per un decimo dal Comune o dai Comuni interessati, e per due decimi dai proprietari dei terreni da bonificarsi.

[2]Nelle spese per le bonificazioni le Provincie ed i Comuni sono chiamati a contribuire, tanto se i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro delle bonificazioni, quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

[3]Nel primo caso sono tenuti a contribuire, come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art6 · fonte del testo

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