Art. 25
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. 217 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 22, vengono sostenute:
tolto: per un decimo dallo Stato;
tolto: per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente od indirettamente interessate;
tolto: per un decimo dal Comune o Comuni direttamente od indirettamente interessati;
tolto: per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.
tolto: Le quote spettanti alle Provincie ed ai Comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini, che ricevono beneficio, compresi nel rispettivo territorio.
tolto: I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.
tolto: Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 50, lo Stato, le Provincie ed i Comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.
tolto: La rifusione avverra' per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sara' gravata d'interessi.
tolto: Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi puo' essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.
tolto: Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'articolo 23, tutta la spesa occorrente stara' a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art25 · fonte del testo
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