Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.

[2]L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio e l'indennita' di espropriazione e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[3]Essa puo' essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art27 · fonte del testo

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