Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918. Leggi il testo vigente →

[1]Quanto l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei Prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi a sensi dell'articolo 7 deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 2 a presentare, all'ufficio del Comune o dei Comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalita' i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

[2]Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del Comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

[3]Le opposizioni devono essere motivate.

[4]Trascorsi i due mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei Comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalita' od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

[5]Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle Provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

[6]Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali, siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non puo' aver luogo.

[7]Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo puo' procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.

Testo in vigore dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari