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[1]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, e' punito colla detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.
[2]Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorita' competente, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.
[3]Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010
