Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per reati contemplati negli articoli procedenti.
tolto: L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.
tolto: Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di far citare testimoni.
tolto: Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verita' od il rifiuto su materia punibile.
tolto: Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art100 · fonte del testo
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