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[1]((L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono pero' salve le variazioni prescritte nei due capoversi seguenti e nell'articolo 56.
[2]Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.
[3]Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 32, le variazioni necessarie, cosi' per cancellare i nomi di quelli che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 28, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
[4]Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al regio procuratore.
[5]Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del comune e' convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi)).
Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010
