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[1]Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa e' discussa in via di urgenza e con rito sommario.
[2]Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullita', fra dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel capoverso medesimo, notificare, per cura dell'appellante, alla parte interessata, qualora si impugni l'iscrizione di uno o piu' elettori; ed invece al prefetto, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.
[3]Il termine e' invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 51 a pena di nullita', qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo precedente.
[4]In pendenza del giudizio innanzi alla Corte di appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale o della giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894
