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[1]((La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

[2]In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

[3]Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

[4]I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

[5]I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

[6]Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della Commissione.

[7]La Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

[8]Un segretario di questa fara' da segretario della Commissione.

[9]Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

[10]Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

[11]Il Pubblico Ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 39 e per l'applicazione delle pene relative)).

Testo in vigore dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1894

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. 134 parole tolte, 289 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Ogni cittadino puo' ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella listaaggiunto: La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della provincia che non siano membri del Parlamento, ne' sindaci dei comuni della provincia, ne' impiegati civili e militari dello Stato in attivita' di servizio, ne' impiegati della provincia, dei comuni o delle opere pie.

tolto: Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondereaggiunto: In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

aggiunto: Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

tolto: Potra' essere anche presentato all'ufficio comunale affinche' sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevutaaggiunto: I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni, e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

aggiunto: I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

aggiunto: Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, e' presidente della Commissione.

La tolto: Giunta provinciale amministrativa puo' anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione aggiunto: Commissione ha la sua sede nel palazzo della prefettura.

aggiunto: Un segretario di questa fara' da segretario della Commissione.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza diritto a voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

aggiunto: Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, e dentro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

aggiunto: Il Pubblico Ministero, nel medesimo tempo dei dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne e' il caso, per l'esecuzione dell'art. 39 e per l'applicazione delle pene relative.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art48 · fonte del testo

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