Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni cittadino puo' ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

[2]Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla Giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato ha tre giorni per rispondere.

[3]Potra' essere anche presentato all'ufficio comunale affinche' sia trasmesso alla Giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

[4]La Giunta provinciale amministrativa puo' anche inscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art48 · fonte del testo

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