Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni puo' valore come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sara' da lei designato.

[2]Il padre puo' delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

[3]Il padre analfabeta puo' delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

[4]Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

[5]La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e' sempre revocabile.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari