Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1889
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1896 al 16 dicembre 2010. 399 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.
tolto: Il Consiglio non puo' esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune.
tolto: Per la validita' della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
tolto: Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, e' in facolta' del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.
tolto: I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti negli art. 30 e 127, o per qualsiasi delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.
tolto: I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli art. 30 e 127, o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore ad un mese.
tolto: I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.
tolto: Il sindaco rimosso per decreto Reale non potra' essere piu' rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilita' deve essere specificato nel decreto di rimozione.
tolto: La qualita' di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualita' di Consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita' indicate nell'art. 127. La decadenza sara' pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto, o di iniziativa di un terzo dei Consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvedera' il Governo con decreto Reale.
tolto: I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno; e un elenco ne sara' comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art125 · fonte del testo
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