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[1]I sindaci eletti dal Consiglio comunale possono essere rimossi dall'ufficio, per deliberazione motivata, dal Consiglio stesso.
[2]Il Consiglio non puo' essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.
[3]Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
[4]Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena piu' grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, o sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.
[5]I sindaci, siano eletti dal Consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.
[6]Il sindaco rimosso non potra' piu' essere rieletto per due triennii.
[7]La qualita' di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualita' di consigliere.
[8]I decreti di remozione del sindaco saranno pubblicati nella Gazzetta. Ufficiale del Regno; e un elenco ne sara' comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 20 agosto 1896
