Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per reati contemplati negli articoli procedenti.

[2]L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.

[3]Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di far citare testimoni.

[4]Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verita' od il rifiuto su materia punibile.

[5]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art100 · fonte del testo

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