Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 154, 2ª parte, e regio decreto 6 luglio 1890, art. 41 e 42.

[2]L'esattore, o il tesoriere, estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

[3]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale non paghera' mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non sieno conformi alle disposizioni di legge.

[4]L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati.

[5]I mandati, ruoli e prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito.

[6]Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Testo in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art181 · fonte del testo

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