Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.
Abrogato dal 10 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. 202 parole tolte, 15 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Legge 11 luglio 1894, n. 286,art. 2.
tolto: Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 37, puo' reclamare alla commissione elettorale della provincia, contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla commissione comunale.
tolto: I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla commissione comunale, che, per mezzo del segretario comunale, ne rilasciera' ricevuta, e li trasmettera' alla commissione elettorale della provincia.
tolto: Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, e' presentato alla commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata: salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione.
tolto: Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama ed il motivo del reclamo.
tolto: La persona della quale e' impugnata la iscrizione puo', fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-reclamo coi documenti che credera' utili alla stessa commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.
tolto: Se il reclamo, che impugna una iscrizione, e' presentato alla commissione elettorale della provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata per mezzo di usciere di pretura o di conciliazione nei termini stabiliti.aggiunto: Testo unico-art. 41 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art41 · fonte del testo
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