Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Perde diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo l'inscritto della gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tal motivo perduta la cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
[2]Qualora pero' l'inscritto ricuperi la cittadinanza, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
