Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Perde diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo l'inscritto della gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tal motivo perduta la cittadinanza ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

[2]Qualora pero' l'inscritto ricuperi la cittadinanza, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio continuativo.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art54 · fonte del testo

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