Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((La vedova dell'inscritto morto dopo aver compiuto almeno venti anni di navigazione ha diritto ad una pensione eguale alla meta' di quella che l'inscritto godeva od avrebbe potuto godere al momento della morte, od alla meta' della pensione minima che l'inscritto avrebbe potuto conseguire appena raggiunte le prescritte condizioni di eta' e di navigazione per il diritto a pensione.
[2]La pensione della vedova e' accresciuta di tanti decimi della pensione del marito quanti sono i figli minorenni, ma in nessun caso puo' superare quella che godeva o avrebbe potuto godere l'inscritto)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1914 al 16 dicembre 2009
