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La vedova dell'iscritto, il quale muoia dopo aver compiuto 60 anni di eta' e almeno 20 di navigazione, ha diritto ad una pensione aguale alla meta' di quella che godeva o sarebbe spettata all'iscritto, accresciuta di tanti decimi quanti sono i figli minorenni purche' la pensione non superi quella che godeva o avrebbe goduto l'inscritto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 1 gennaio 1914
