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Le entrate della Cassa degli invalidi della marina mercantile sono le seguenti:

  • a)le rendite del proprio patrimonio;
  • b)i contributi imposti a tutte le persone della gente di mare nazionali e straniere, naviganti su navi mercantili nazionali per tutto il tempo durante il quale sono inscritte sui ruoli d'equipaggio;
  • c)i contributi che devono essere corrisposti dai proprietari ed armatori di navi nazionali o dal bilancio consolidato della marina agli effetti dell'art. 2) della legge 13 luglio 1911, n. 745, per quanto riguarda gli inscritti marittimi in servizio nel corpo R. equipaggi;
  • d)le sovvenzioni dell'erario dello Stato previste dall'art. 20;
  • e)i proventi gia' assegnati alle Casse degli invalidi della marina mercantile da speciali leggi, che sono ora devoluti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;
  • f)ogni altro provento che per effetto della presente legge o di venture leggi sia assegnato alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;
  • g)i doni, lasciti ed altre eventuali elargizioni.

Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;767~art18 · fonte del testo

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