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[1]Le Casse di risparmio, la Societa' o gli Istituti dovranno pertanto, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, presentare all'Ufficio del Bollo straordinario o del Registro del distretto, in cui hanno sede, la denunzia delle operazioni in essere al principio del semestre, cui la denunzia si riferisce, e di quelle poste in essere, rinnovate o prorogate (siano, oppure no, rimaste estinte) nel corso del semestre stesso.
[2]Le operazioni a forma ordinaria saranno indicate distintamente da quello che si svolgono in forma di conto corrente. E per queste, i singoli addebitamenti resultanti dal movimento delle prelevazioni, detratti i rimborsi via via eseguiti, saranno esposti distintamente per ciascun conto, secondo l'ordine in cui si sono svolti nel conto stesso.
[3]La denunzia dovra' indicare per ogni anticipazione o sovvenzione a forma ordinaria e per ogni addebitamento nei conti correnti:
[4]1° Il numero della corrispondente partita iscritta nel registro dell'Istituto; e qualora trattisi di operazione che sia stata iniziata anteriormente al semestre, ne sara' fatto resultare con analoga menzione;
[5]2° Il primo e l'ultimo dei giorni in cui nel semestre la operazione a forma ordinaria o l'addebitamento fu in essere;
[6]3° La somma anticipata;
[7]4° Il numero dei giorni in cui l'operazione o l'addebitamento fu in essere nel semestre; nel qual computo dovra' escludersi il giorno in cui si inizio' l'operazione o l'addebitamento, e comprendersi quello in cui si esauri' l'operazione, ovvero si modifico' e si esauri' l'addebitamento;
[8]5° L'importo corrispondente al multiplo della somma anticipata, in ragione del detto numero di giorni.
[9]Nella denunzia verranno altresi' indicati:
[10]6° L'ammontare cumulativo degl'importi di che al n. 5;
[11]7° I complementi dovuti, ai termini dell'articolo 4 della legge del 7 aprile 1898, per arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a 5 centesimi, rispetto a ciascuno dei conti dipendenti da anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno, che siano stati chiusi nel semestre; nonche' l'ammontare cumulativo dei detti complementi per l'intero periodo semestrale.
Testo in vigore dal 9 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
