Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Se lungo le vie o piazze saranno lasciati dei distacchi fra i fabbricati, questi distacchi non potranno avere una larghezza minore di metri 7 e dovranno essere mantenuti a giardino e perfettamente sgombri di qualsiasi costruzione e saranno chiusi con cancellata di ferro disposta e fissata sopra un parapetto convenientemente decorato e dell'altezza non maggiore di metri 1,50.

Testo in vigore dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-08-14;1193~art8 · fonte del testo

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