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Se lungo le vie o piazze saranno lasciati dei distacchi fra i fabbricati, questi distacchi non potranno avere una larghezza minore di metri 7 e dovranno essere mantenuti a giardino e perfettamente sgombri di qualsiasi costruzione e saranno chiusi con cancellata di ferro disposta e fissata sopra un parapetto convenientemente decorato e dell'altezza non maggiore di metri 1,50.
Testo in vigore dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009
