Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009. 189 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I nuovi fabbricati da erigersi nella zona soggetta al piano regolatore non potranno avere piu' di cinque piani, compreso quello terreno.
tolto: Il pianterreno potra' essere rialzato di metri 1,50 sul livello della strada, quando la costruzione sia in suolo pianeggiante ovvero a valle della strada. Nel caso in cui l'edificio sia a monte della strada, il pianterreno potra' essere pure rialzato di metri 1,50 rispetto al livello medio del suolo in corrispondenza della parte a monte. In ogni caso l'altezza dell'edificio rispetto alla strada non potra' essere maggiore di tre volte la distanza che intercede tra la costruzione e l'asse stradale. Qualora la costruzione sia compresa tra due strade a livelli differenti, si adottera' la disposizione nei riguardi della strada al livello superiore, sempreche' siano osservate nei riguardi di quella inferiore le proporzioni suindicate tra l'altezza della casa e la distanza dell'asse stradale.
tolto: Sara' permessa la costruzione di un piano arretrato oltre i cinque, come pure sara' permessa in qualche parte del fabbricato la costruzione di piccoli corpi rialzali, torrette, cuspidi, balaustrate di limitate dimensioni, che contribuiscano a rendere piu' estetica l'opera, e non servano ad abitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-08-14;1193~art7 · fonte del testo
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