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[1]I nuovi fabbricati da erigersi nella zona soggetta al piano regolatore non potranno avere piu' di cinque piani, compreso quello terreno.
[2]Il pianterreno potra' essere rialzato di metri 1,50 sul livello della strada, quando la costruzione sia in suolo pianeggiante ovvero a valle della strada. Nel caso in cui l'edificio sia a monte della strada, il pianterreno potra' essere pure rialzato di metri 1,50 rispetto al livello medio del suolo in corrispondenza della parte a monte. In ogni caso l'altezza dell'edificio rispetto alla strada non potra' essere maggiore di tre volte la distanza che intercede tra la costruzione e l'asse stradale. Qualora la costruzione sia compresa tra due strade a livelli differenti, si adottera' la disposizione nei riguardi della strada al livello superiore, sempreche' siano osservate nei riguardi di quella inferiore le proporzioni suindicate tra l'altezza della casa e la distanza dell'asse stradale.
[3]Sara' permessa la costruzione di un piano arretrato oltre i cinque, come pure sara' permessa in qualche parte del fabbricato la costruzione di piccoli corpi rialzali, torrette, cuspidi, balaustrate di limitate dimensioni, che contribuiscano a rendere piu' estetica l'opera, e non servano ad abitazione.
Testo in vigore dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009
