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[1]Verificandosi il caso che un'area edificatoria appartenga a diversi proprietari, il proprietario della maggiore superficie di terreno avra' il diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nell'area.
[2]Qualora il proprietario suindicato non intendesse di valersi di tale diritto, o, valendosene, non iniziasse subito la costruzione del caseggiato, o, iniziata, la sospendesse, oppure non la ultimasse entro un congruo termine, tale diritto passera' successivamente agli altri proprietari di maggiore area, con gli stessi obblighi suindicati, ed in ultimo al comune di Voltri se nessuno credesse di valersene. Nata la surrogazione nel diritto di espropriazione, questo comprendera' anche le opere edilizie iniziate e non ultimate sull'area.
Testo in vigore dal 6 settembre 1920 al 16 dicembre 2009
